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I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del
bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
non sono in alcun caso indennizzati.
Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure
negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il
quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco
temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.
Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10
mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.
3. Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di
rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti
fuori dal rapporto di lavoro.
In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, e dei limiti
temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (vedasi quanto detto in
premessa e al punto 1) la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31
dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino
ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si
applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità
con riscatto o versamenti volontari ).
Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del
congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del
d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di
lavoro).
4. Presentazione della domanda e periodo transitorio
Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno
presentate in modalità telematica. Le relative applicazioni informatiche sono state aggiornate
per consentire l’acquisizione di tali periodi.
Le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, necessario per
l’adeguamento della procedura di domanda telematica, sono state esplicitate con messaggio
n.4576 del 6 luglio 2015.
Il Direttore Generale
Cioffi