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Si rammenta che le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di
congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
Si riepilogano di seguito, alla luce della riforma in esame, le fattispecie in presenza delle quali
il congedo parentale:
-- è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
-- è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
-- non è indennizzato.
2.1 Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di
reddito
Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale,
pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato.
Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo
complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure
fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina
comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a
prescindere dal reddito del genitore richiedente.
Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo
parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto
all’indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6
mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è
indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.
2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di
reddito
I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra
i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del
minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media
giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro
6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).
Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale
ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai
3 anni agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina
ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.
Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l’altro genitore ha già fruito di 6
mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati
subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).
Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano complessivi 9 mesi di
congedo parentale, può fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle
condizioni di reddito (periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).
2.3 Periodi di congedo parentale non indennizzabili