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Consiglio di Stato, Sez. III, Ordinanza 30/08/13 n. 3386: Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 4293/08).
Tale conclusione appare in sintonia con il consolidato indirizzo della
giurisprudenza di legittimità, che aveva precedentemente sottolineato come in
numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (Cass.,
sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005), in quanto impegnata in attività che
comunque la distolgono dalla cura del neonato.
La prospettata interpretazione estensiva della lettera c) dell'art. 40 citato è stata
ritenuta maggiormente aderente alla ratio legis, volta a garantire al lavoratore padre
la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività
lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito (per Consiglio di
Stato, Sez. III– sentenza 10 settembre 2014 n. 4618
“E’ illegittimo il provvedimento con
il quale la P.A. ha respinto la domanda di un dipendente (nella specie si trattava di un assistente
della Polizia di Stato) volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a fruire dei riposi giornalieri
di cui all’art. 40 del D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 con decorrenza dal giorno successivo al
compimento del terzo mese di vita del figlio, motivato con il fatto che la moglie dell’istante è nella
condizione di casalinga laddove le ipotesi contemplate dall’art. 40 del D.Lgs. 151/2001
prevedono la fruizione dei riposi in argomento da parte del padre nel caso di rinuncia della madre
lavoratrice. Infatti, poiché l’art. 40 del T.U. 151/2001 costituisce una norma volta a dare
sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale
scolpite dall’art. 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la
ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la
madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in
attività (nella fattispecie, quella di “casalinga”), che la distolgano dalla cura del neonato”)
.
Alla luce delle suesposte considerazioni va annullato il provvedimento impugnato
nella parte in cui ha negato al sig. -OMISSIS- la fruizione dei permessi giornalieri
ex art. 40 lett c) Dlgs 151/2001.