Pagina 831 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Lecce nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi
comprese la nota 8.11.2013 prot. n. 333_A/9807.F.6.2/7471-201;
nonchè per l'accertamento del sig. -OMISSIS- a fruire dei riposi richiesti e il
risarcimento del danno dallo stesso patito a causa del diniego impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di
Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. Marco
Rinaldi e uditi nei preliminari l’avv. F.sco Fina per la ricorrente e l’avv. dello Stato
G. Pedone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La Consigliera di Parità della Provincia di Lecce ha chiesto l’annullamento degli
atti con cui la Questura di Lecce, Ufficio del Personale, ha rigettato la domanda di
fruizione dei riposi giornalieri avanzata dall’Assistente Capo della Polizia di Stato,
sig. -OMISSIS-, padre di un neonato e coniugato con una casalinga: ha, altresì,
richiesto il risarcimento del danno.
2. L’Amministrazione ha contrastato le avverse pretese.
3. Il ricorso merita parziale accoglimento.
3.1. La più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la lettera c)
dell'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, riferendosi alla "madre che non sia lavoratrice
dipendente", si applica non solo alla lavoratrice "autonoma" ma, per la sua lata
accezione letterale e in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice
"casalinga" (cfr: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 settembre 2014 n. 4618;