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3.2. Non spetta, invece, l’invocato risarcimento del danno, difettando nella specie
la colpa della P.A.: l’oscurità del dato normativo, che non disciplina espressamente
l’ipotesi all’esame, e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia (es. T.A.R.
Liguria, Sez. II, n. 222/2014, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 21 luglio 2014, n.
395 e, in sede consultiva, Cons. Stato, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2732 hanno
negato i permessi in oggetto al padre lavoratore con moglie casalinga) inducono,
infatti, a ritenere che l’Amministrazione sia incorsa in un errore scusabile.
4. Spese compensate in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e
dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere
all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del sig. -OMISSIS-
manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della
medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE