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o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
Si richiamano altresì le disposizioni contenute nell’art. 20, comma 2, della
citata legge 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile,
handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell’art. 10, n. 3 del decreto
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio
2010.
L’INPS, ai fini dell’applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis sopra citato
provvederà inoltre, anche annualmente, alla verifica a campione delle
situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
5. PREROGATIVE AFFERENTI ALLA SEDE DI SERVIZIO
Anche la normativa concernente l’ulteriore beneficio relativo all’avvicinamento
alla sede di servizio (comma 5 dell’art. 33 della legge 104/92) è stata altresì
novellata. Con la modifica è stato previsto che il lavoratore ha diritto a
scegliere ove possibile
la sede di lavoro più vicina
non più al domicilio del
lavoratore che presta assistenza, ma
al domicilio della persona da
assistere
.
6.
ISTRUZIONI PROCEDURALI E MODULISTICA
Le istruzioni procedurali che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla
legge verranno fornite con apposito messaggio.
Sono in corso di aggiornamento su “modulistica on line” i modelli di domanda.
7. AMBITO DI APPLICAZIONE
Considerato che la legge n. 183/2010 entra in vigore il 24 novembre 2010, gli
uffici dovranno esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate
a decorrere dalla predetta data nonché le richieste già pervenute relativamente
ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per
le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del
diritto.