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Ulteriore novità è rinvenibile nel comma 7-bis dell’art. 33, legge 104/92,
introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010, laddove è prevista la
decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permessi
mensili coperti da contribuzione figurativa, qualora il datore di lavoro o l’Inps
accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dello stesso diritto.
Si ribadisce al riguardo quanto specificato con circolare n. 53 del 29 aprile
2008, nella quale viene evidenziato che il provvedimento di riconoscimento
della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 emanato
dall'Istituto, incide esclusivamente sul rapporto previdenziale (che si svolge tra
l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore)
e il suo contenuto si sostanzia in un'autorizzazione preventiva al datore di
lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i
contributi obbligatori.
In particolare,
l’eventuale accertamento dell’insussistenza o il venir meno delle
condizioni sottoelencate, richieste per la legittima fruizione dei benefici previsti
dalla legge 104/92, comporterà, per il lavoratore, la decadenza da tale diritto.
Infatti il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità,
a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali
variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta,
con particolare riferimento a:
eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di
gravità;
revoca
del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della
Commissione medica di cui all'articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e
successive mofidicazioni, integrata ai sensi dell’art. 20, comma 1 del
decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3
agosto 2009;
modifiche ai periodi di permesso richiesti;
eventuale decesso del disabile.
E’ opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445
del 2000 secondo cui “
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi