Pagina 912 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
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A decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare per
la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
La legge n. 153/88 dispone che i livelli di reddito familiare, ai fini del riconoscimento
dell'assegno per il nucleo familiare, sono rivalutati annualmente - con effetto dal 1° luglio
di ciascun anno - in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento
dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo tra l'anno 2013 e l'anno 2014 è risultata pari allo 0,2%.
Di conseguenza, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio
2014 – 30 giugno 2015 che determinano gli importi mensili della prestazione da erogare
nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Nel caso in cui il richiedente svolga lavoro dipendente, la domanda va presentata al
proprio Datore di Lavoro, utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), reperibile sul sito
www.inps.it.
Si ricorda che ogni variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo
familiare durante il periodo di richiesta dell'assegno, deve essere comunicata entro 30
giorni dal verificarsi dell’evento.
Infine, se la domanda viene presentata per uno o più periodi pregressi, gli arretrati
spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).