Pagina 913 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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L’INPS, con la circolare n. 125 del 25/6/2015, fornisce le indicazioni per la
corresponsione degli arretrati ai pensionati che negli anni 2012 e 2013 non hanno
usufruito della rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici.
Il 1° agosto 2015 saranno corrisposte le somme arretrate spettanti per effetto della
mancata rivalutazione dei trattamenti pensionistici d’importo superiore a tre volte il
minimo Inps, per gli anni 2012 e 2013, in applicazione della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 70 (pubblicata in G.U. n. 18 del 6/5/2015). Si ricorda che il
trattamento minimo INPS per l’anno 2015 è pari a euro 502,39
Si evidenzia che le pensioni d’importo superiore a sei volte il trattamento
minimo INPS sono escluse dalla suddetta misura.
La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle relative gestioni per i Lavoratori autonomi, nonché dei Fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei Fondi integrativi ed aggiuntivi.
La misura della rivalutazione automatica è riconosciuta in base all’importo complessivo
dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto.
La corresponsione degli arretrati avviene d’ufficio. Per quanto riguarda i rimborsi agli
eredi, invece, è necessario presentare la relativa domanda.