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occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via
telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per
l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in
possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza
gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero
gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita
dal proprio gestore).
La disciplina di dettaglio della indennità NASpI sarà regolata con apposita circolare INPS in
corso di pubblicazione.
Il Direttore Generale
Cioffi