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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30-04-2015
Messaggio n. 2971
OGGETTO:
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di
cui agli articoli 1 – 14 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”.
L’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 ,
una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito
ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione.
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1°
maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92
del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione
involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla
legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con
la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto
di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria