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giugno 2004, n. 11583; Cass. 11 gennaio 2006, n. 270), precludono a questa Corte una positiva
delibazione della doglianza.
4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo; la sentenza impugnata va
cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’,
alla Corte di appello di Cagliari che decidera’ la causa attenendosi al seguente principio di diritto: “Nel
caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di piu’ contratti a termine
succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione del termine, l’indennita’
risarcitoria, dovuta ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, comma 5, ristora per intero
il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni – retributivi e contributivi – causati dalla
perdita del lavoro a causa dell’illegittima apposizione del termine, con riferimento agli “intervalli non
lavorati” fra l’uno e l’altro rapporto a termine; al contrario, i “periodi lavorati”, non solo nel primo, ma
anche nei successivi contratti del periodo intermedio, una volta inseriti nell’unico rapporto a tempo
indeterminato, fanno parte della anzianita’ lavorativa e retributiva e devono essere considerati ai fini della
quantificazione degli aumenti periodici di anzianita'”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di
Cagliari.
Depositato in Cancelleria – Roma, 12 gennaio 2015