Pagina 87 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

quindi non richiedere di essere segnalata, se il soggetto operante svolge notoriamente un’attività
economica che per sua natura, comporta la necessità di ricorrere ad una “pluralità di operazioni”;
altrimenti, la segnalazione è obbligatoria.
4.3. - Nel caso di specie, il tribunale annota che gli ”indici di anomalia, predisposti dalla Banca d’Italia
in quanto significativi di operazioni sospette, “segnalano la necessità di ulteriori approfondimenti da
parte dell’intermediario sulla base della totalità delle informazioni di cui dispone”; e conclude nei
senso che “la conoscenza dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato” valgono ad
esentare da sospetti la reiterata emissione di assegni (ciascuno inferiore a venti milioni di Lire), che
pertanto non meritava di essere segnalata.
4.3.1. - Questo ragionamento costituisce falsa applicazione della normativa in esame, sia perché la
debita valutazione da parte dell’intermediario (organo direttivo della banca) dell’operazione segnalala,
alla luce di tutti gli altri elementi a sua disposizione (articolo 3, co. 2), non compete al responsabile
della dipendenza bancaria (articolo 3. co. 1), come si è spiegato al par. 4.2.2; sia perché i dati relativi
al cliente, che il responsabile di agenzia può legittimamente apprezzare, non sono quelli menzionati
dal tribunale (conoscenza personale del soggetto e provenienza del denaro), bensì la capacità
economica ed il tipo di attività svolta da costui: elementi diversi da quelli presenti e considerati nella
fattispecie in esame.
4.4. - Le ragioni svolte giustificano la decisione (par. 3.1).
5. - Dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la semenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
della lite. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro
2.200,00 (duemiladuecento), dì cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di
legge.