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2.2. - Il resistente prospetta, in primis, l’inammissibilità della censura, sotto il duplice profilo della
genericità, non essendo asseritamente indicati gli elementi probatori che avrebbero potuto indurre il
giudice a quo a diversa conclusione, e della violazione del principio d’insindacabilità in cassazione
delle valutazioni di merito; secondariamente, contesta che a determinare l’obbligo di segnalazione sia
sufficiente, secondo la norma in esame, il “minimo sospetto”.
3.- Decisione
3.1 - Il ricorso merita accoglimento, nei termini di ragione di seguito espressi; per conseguenza, la
sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto dell’opposizione proposta col ricorso
introduttivo. Le spese (liquidate in dispositivo per la sola fase di legittimità, posto che il ministero non
risulta costituito in tribunale), debbono far carico al resistente, per la soccombenza.
4. - Motivi della decisione
4.1. - La censura è fondata, sotto il profilo della falsa applicazione di legge; non hanno pertanto
rilevanza le eccezioni del resistente (v. par. 2.2), attinenti alla pretesa inammissibilità del motivo in
relazione al vaglio del materiale probatorio.
4.2.- Lo scopo cui tende la normativa interessante la presente causa è quello annunziato già nel titolo
del più volte citato D.L. n. 143/1991, di contrastare i fenomeni criminali, limitando l’uso del denaro
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo “l’utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio”; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive europee (cfr. D. L.vo n.
153/1997) - intende reprimere alcune condotte di pericolo (Cass. n. 6647/2007) fra le quali, per
quanto ora interessa, quelle operazioni che “per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra
circostanza inducano a ritenere” la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette
operazioni, da taluno dei reati contemplati dall’articolo 648 bis e 648 ter, c.p. (articolo 3, co. 1, DI… n.
143/1991, sostituito dall’articolo 1, D. L.vo n. 153/1997, entrato in vigore il 1°.9.I997, per segnalazioni
effettuate dopo tale data, come prescrive il successivo articolo 2, quindi applicabile alla controversia
in esame).
4.2.1 - E’ necessario sottolineare, in proposito, che tenuto a segnalare simili operazioni è “il
responsabile della dipendenza”, il quale ne riferisce al “titolare dell’attività”; quest’ultimo “esamina le
segnala/ioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua
disposizione le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell’operazione, il quale ne informa l’Alto
commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza” (articolo 3 cit., co. 2).
Altrimenti le archivia.
4.2.2. - Nelle ipotesi contemplate dall’articolo 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio,
la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione (cfr. Cass. n. 25134/2008), ugualmente
sanzionato dall’articolo 5, co. 5, D.L. n. 143/1991: da parte del responsabile della dipendenza al
titolare dell’attività, ossia all’organo direttivo della banca (articolo 3, co. 1), e da parte di quest’ultimo
al questore (co. 2).
E’ del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore solo se le
ritenga fondate, in base all’insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell’attività;
mentre il responsabile della dipendenza, come l’odierno resistente, ha un margine di discrezionalità
più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore “ogni” operazione che lo “induca a ritenere” che
l’oggetto di essa “possa provenire” da reati attinenti al riciclaggio.
4.2.3 - Anche nell’ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza
deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione; ma si
tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o
“qualsivoglia altra circostanza” oggettivamente significativa - o ulteriormente specificati dalla Banca
d’Italia, laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivo) riferibili al cliente, che il responsabile
della dipendenza è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l’attività svolta: ciò
significa, evidentemente, che l’entità (ad es.) dell’operazione non può essere elevata a sospetto se
risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica
4.2.4. - Una di tali caratteristiche oggettive, menzionata espressamente dalla norma e ricorrente nel
caso di specie, consiste nella “effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività
svolta da parte della stessa persona”; ciò significa che anche una pluralità di operazioni, ciascuna
delle quali eventualmente inferiore al limite tollerato dalla legge, può non indurre alcun sospetto, e