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Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto
aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque
indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente
per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel
periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto
accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), a
condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione
dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del
diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o
escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.
Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del
D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a,
della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma 6, DM 22.12.2012).
Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del
congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo
di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art.4, comma 24,
lett.a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del
D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.
Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13
aprile 2011.
Il Direttore Generale
Nori