Pagina 314 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Dice che se poi qualcosa di quanto pianificato dovesse essere spostato, basterà fare richiesta all Uff
Del personale e le varie richieste verrebbero valutate ed eventualmente avallate.
Questo significa totale incertezza, contro l'assoluta certezza che ci stanno frantumando le palle per
pianificare tutto.
Prima le ferie poi gli ex festivi, la banca delle ore e tutto il resto. E prima ancora le ferie arretrate.
Il CCNL (art 49) dice che le ferie vanno pianificate con un periodo di 15 giorni annui minimo. Poi
c'è una circolare del ministero del lavoro che dice che il periodo utile x la fruizione delle ferie
maturate e' 18 mesi addirittura forse dalla fine dell'anno in cui sono maturate.
Non so' se sono riuscita a spiegarti. Ti giro anche le mail dei miei colleghi con i riferimenti.
Il punto e' che noi abbiamo sempre sostenuto che un numero marginale di giorni di ferie e' possibile
lasciarle in sospeso per farle magari anche nell'anno successivo.
Ciao a tutti.
Art 49 CCNL non fa riferimento a termini per usufruire delle ferie ed unica specifica in termini
numerici che troviamo è
di 15
gg lavorativi.
Alessia come tutti noi facciamo riferimento ad una circolare del ministero, che esula dalla
realtà del Credito ( ovviamente per noi vale erga omnes ).
Ma da parte aziendale da una chiacchierata un pò accesa che ho avuto qualche minuto fa, vale
la tesi che tutte le ferie maturate entro l'anno vanno fatte ed unica eccezione è sulle ferie
passate poichè ormai diritto consolidato (l'esatto contrario della nostra posizione).
Buongiorno cari amici miei,
vorrei con voi porre l'attenzione ed analizzare meglio la tempistica della fruizione dei giorni di
ferie residuali.
Abbiamo sempre detto che per le ferie maturate nell'anno in corso abbiamo la possibilità di
lasciarci una scorta da usufruire nei sei mesi dell'anno successivo.
Però se leggiamo bene la Circolare n.8 del 3 marzo 2005 del ministero del Lavoro dice che:
"
almeno 10 giorni di ferie ininterrotti debbano essere utilizzati nell'anno di
competenza ed i restanti entro i 18 mesi dal
termine di maturazione
"
Il termine di maturazione in realtà sarebbe
il 31/12
dell'anno nel quale abbiamo maturato le
ferie, quindi se così fosse abbiamo tutto l'anno successivo +6 mesi dell'anno ancora dopo per
usufruire delle ferie (i famosi 18 mesi)
Faccio un esempio.....
Ferie dell'anno 2010, termine di maturazione 31/12/2010, tempistica di fruizione delle ferie
residuali 18 mesi dal 31/12/2010 arriviamo a giugno 2012.
Vi dico questo anche perchè una collega ha quasi sempre portato un residuale di ferie dall'anno
precedente di circa 15 giorni che non ha MAI usato nei primi 6 mesi dell'anno successivo e, se
fossero stati 18 mesi come li abbiamo sempre considerati noi, lei avrebbe dovuto avere la
famosa penalizzazione dell'inps (stornata poi quando avrebbe usufruito delle ferie) e invece
non l'ha mai avuta.
Poi sono andata a spulciare anche il volantino della CUB SALLCA altro sindacato non male e
anche loro parlano di "ferie che devono essere utilizzate nell'anno di competenza ed i restanti
entro 18 mesi dal termine
dell'anno di maturazione"
Ciao a tutti,
vi segnalo il perchè dal punto di vista
normativo
, su corretta richiesta di Luigi, è leggittimo
prevedere di pianificare la gran parte delle ferie maturate nell'anno ma tenendo una parte di
scorta da usufruire nei sei mesi dell'anno successivo.
La Circolare n.8 del 3 marzo 2005 del ministero del Lavoro dispone che :