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LE FERIE
Ecco la risposta del giudice del lavoro:
Allora, l'art. 49 del tuo ccnl prevede che:
4. I turni delle ferie debbono essere fìssati tempestivamente dall'impresa, confermati al
lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra
l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice.
5. L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei
quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la
precedenza ai lavoratori/lavoratrici dìsabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla
loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
7. L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di
servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo
successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il
lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.
8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute
durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per l'eventuale ritorno nella
località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di
servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
Quindi l'azienda richiede una programmazione delle ferie che, c'è il diritto del lavoratore a goderle tutte
nell'anno di maturazione, ma se per ragioni organizzative non è possibile consentirlo, si possono spezzare
salvo il diritto del dipendente ad almeno 15 gg consecutivi.
Per le ferie maturate nell'anno e non fruite nel corso dell'anno di maturazione, l'art. 10 D.lvo 66/03 (come
modificato dal D.lvo 213/04 sancisce che: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di
quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Dunque il diritto al "trascinamento delle ferie" nell'arco dei 18 mesi sucessivi al termine dell'annodi
maturazione è sancito non da una circolare ministeriale (che non varrebbe un cazzo) ma proprio dal D.lvo
66/03 che ha attuato la disciplina comunitaria in materia di orario di lavoro e ferie e dunque ha una portata
assolutamente generale. E poichè il vostro ccnl nulla dice in caso di mancata fruizione nell'anno di
maturaizione, trova sicuramente applicazione il D.lvo. che ribadisce peraltro il principio - già espresso dalla
cassazione - per cui le ferie non sono monetizzabili se non al momento della risoluzione del rapporto.
Appena ho tempo ti faccio una ricerca sulla nostra mailing list peer vedere se ci sono state sentenze di
merito.
Questa era stata la mia mail a lei:
Amore l'argomento della nostra controversia e' il seguente:
La banca ci chiede, con una circolare interna, di pianificare tutte le ferie in dotazione. Tutte.