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La Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo (alternativo al congedo di maternità della
madre) fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.
La Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017) ha prorogato, per i padri lavoratori dipendenti, il congedo
obbligatorio anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, aumentando il suddetto congedo
obbligatorio a quattro giorni e fissando il congedo facoltativo nella misura di un giorno per l’anno 2018.
Il congedo obbligatorio è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti)
e quindi anche durante il periodo di congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite
temporale predetto.
Il suddetto congedo è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di
maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi del Decreto Legislativo n.
151 del 26 marzo 2001.
Ricapitolando,
spettano al papà quattro giorni di congedo obbligatorio
, che possono essere goduti anche in via non continuativa,
per gli eventi (parto, adozione o affidamento) avvenuti nell’anno 2018.
Il congedo facoltativo spetta
,
invece,
al papà nella misura di
un giorno
ed è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità (la fruizione del
congedo facoltativo anticipa, quindi, la fine del periodo di congedo di maternità della madre).
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla
nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti). Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone
diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico
dell'INPS equivalente al 100% della retribuzione.
Il padre lavoratore deve comunicare al proprio Datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno
15 giorni prima dell’inizio della fruizione. Se richiesto in concomitanza con l'evento della nascita, il preavviso si
calcola sulla data presunta del parto.