Pagina 1348 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per
ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito
www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici
dei Dirigenti Sindacali UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB a tua disposizione per ogni necessità.
Inoltre, i documenti UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB sono reperibili anche nella “Bacheca
Sindacale Elettronica”. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul
pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva
accedere al menu “Link Utili” –> opzione “Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
Alla luce delle intervenute novità in materia di visita medica di controllo (Decreto Ministeriale n. 2016/17 - 
cosiddetto Decreto Madia), riteniamo utile ricordare cosa prevede la normativa in essere in tema di 
reperibilità del Lavoratore dipendente del settore privato a seguito di assenza dal lavoro per malattia. 
Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte sin dal primo giorno indicato sul certificato 
medico di malattia e possono essere svolte anche sabato, domenica e durante tutti i giorni festivi (ad esempio: 
Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.). 
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le cosiddette fasce di reperibilità per il Lavoratore dipendente assente 
per malattia dal posto di lavoro che deve essere reperibile per eventuali controlli da parte del medico dell’INPS
tutti i giorni, presso il proprio domicilio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00
Ricordiamo che il Lavoratore può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità solo in caso di: 
1)
svolgimento di visite mediche ed accertamenti specialistici urgenti che non possono essere effettuati 
in orari diversi da quelli ricompresi nelle fasce orarie di reperibilità; 
2)
sopraggiunti gravi motivi personali o familiari o cause derivanti da forza maggiore.  
Al fine di poter giustificare l’assenza alla visita medica di controllo e, quindi, evitare di incorrere nelle sanzioni 
previste dalla Legge, 
l’assenza per i motivi sopra descritti deve quindi essere sempre adeguatamente 
documentata.
 A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare, il Lavoratore è tenuto a presentarsi 
presso l’ASL o l’INPS (secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita 
domiciliare) per effettuare la visita medica ambulatoriale finalizzata all’accertamento dell’effettiva incapacità 
lavorativa. 
Infine, ricordiamo che qualora il Lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo, sia essa domiciliare o 
ambulatoriale, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico retributivo.