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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura
monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;
q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale
professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;
r) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma
29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di
cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281, e successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma
3;
v) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387,
lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del
2015.
Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Art. 2
Reddito di inclusione - ReI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di
inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello
nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale.
2. Il ReI e' una misura a carattere universale, condizionata alla
prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di
attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato
all'affrancamento dalla condizione di poverta'.
3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di
poverta', come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI,
all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti:
a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito
ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare
di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui
all'articolo 6.
4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla
rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328
del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del
Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7.
5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il