Pagina 1314 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
2/31
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per la salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le
seguenti definizioni:
a) «poverta'»: la condizione del nucleo familiare la cui
situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e
servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come
definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione,
all'articolo 3;
b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328;
d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013;
f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di
equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione -
ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza
familiare nella DSU;
m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata
accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non