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5 L’articolo 68c, paragrafo 1, della DO prevede che un dipendente che abbia raggiunto i 60
anni di età possa, su propria richiesta, essere collocato a riposo qualora il suo pensionamento
sia compatibile con l’interesse del servizio.
6 Conformemente all’articolo 68b, paragrafo 1, della DO, il dipendente pubblico che ne faccia
domanda deve essere collocato a riposo:
«(1) qualora abbia maturato una carriera di una durata di 540 mesi imputabili (...)
(2) qualora il dipendente pubblico sia inabile al lavoro a causa di un’incapacità di lavoro ai
sensi dell’articolo 68a, paragrafo 2, della DO (...)».
7 L’articolo 115i, paragrafo 1, della DO prevede che il dipendente pubblico che ne ha fatto
domanda debba essere collocato a riposo se ha raggiunto un’età compresa tra 720 e 776 mesi
e se ha maturato, prima del pensionamento, un numero sufficiente di periodi da prendere in
considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di anzianità.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Il sig. Maschek, nato il 17 gennaio 1949, era un dipendente pubblico della città di Vienna dal
3 gennaio 1978.
9 Tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012, data del suo pensionamento, non si è presentato
sul posto di lavoro.
10 Il giudice del rinvio riferisce che dal fascicolo amministrativo del sig. Maschek emerge che il
suo datore di lavoro ha annotato nei propri registri, come assenza per malattia, solo il periodo
compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010.
11 Il datore di lavoro del sig. Maschek non si sarebbe opposto alle altre assenze di quest’ultimo,
durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012, poiché aveva concluso
con il medesimo due convenzioni vertenti su tali assenze e sulle loro conseguenze.
12 La prima convenzione, conclusa il 20 ottobre 2010, è redatta come segue:
«1. Osservazioni generali
La situazione non consente in alcun caso alla città di Vienna di continuare a utilizzare i servizi
del sig. Maschek in qualità di capo unità oltre il periodo precisato di seguito.
Tenuto conto del pensionamento del sig. Maschek previsto per il 1° ottobre 2011, la città di
Vienna ha concordato con il medesimo le seguenti disposizioni:
2. Domanda di pensionamento in data 1° ottobre 2011
Il sig. Maschek presenterà entro la fine dell’anno una domanda scritta di pensionamento a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
3. Funzioni di capo unità
Per garantire una transizione agevole, il sig. Maschek manterrà le funzioni di capo unità fino
al 31 dicembre 2010. Fino a tale data, si avvarrà delle sue ferie annuali per 5 o 6 settimane. La
ripartizione delle ferie sarà effettuata prima della fine di ottobre, conformemente alle Wiener
Linien.
Il 1° gennaio 2011, il sig. Maschek sarà svincolato dalle sue funzioni di capo unità.
4. Rinuncia alla prestazione del servizio