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all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall’interessato prima della
fine del suo rapporto di lavoro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/88
3 L’articolo 7 della direttiva 2003/88, rubricato «Ferie annuali», è così redatto:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di
concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Diritto austriaco
4 La direttiva 2003/88 è stata recepita nel diritto austriaco e, più in particolare, per quanto
riguarda i dipendenti pubblici della città di Vienna, dall’articolo 41a del Gesetz über das
Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien – Besoldungsordnung 1994 (legge
relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna, Norme sulla
retribuzione 1994), come modificata nel 2014 (in prosieguo: la «BO»):
«(1) A meno che non sia immediatamente riassunto in un altro servizio della città di
Vienna, il dipendente pubblico ha diritto, quando lascia il servizio o quando il suo rapporto di
lavoro cessa, a un’indennità sostitutiva per la parte delle ferie annuali di cui non ha ancora
goduto (indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute]). Ha diritto a tale
indennità soltanto nei limiti in cui egli non abbia, per fatto proprio, usufruito di tutte le proprie
ferie annuali.
(2) Il dipendente pubblico è responsabile per non aver usufruito di tutte le ferie annuali in
particolare quando lascia il servizio
1. in caso di licenziamento (...) qualora sia licenziato per colpa;
2. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1
[assenza ingiustificata], all’articolo 73 [dimissioni] o all’articolo 74 [revoca] [del Gesetz
über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien – Dienstordnung 1994
(legge sullo statuto dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna – Norme sui
servizi 1994) (in prosieguo: la «DO»)], o
3. in caso di ammissione al beneficio della pensione su sua richiesta in applicazione
dell’articolo 68b, paragrafo 1, punto 1), dell’articolo 68c, paragrafo 1, o dell’articolo
115i della [DO].
(3) L’indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] è calcolata
separatamente per ogni anno civile per il quale le ferie annuali non sono state godute e non si
sono prescritte.
(4) Il dipendente pubblico ha diritto a un’indennità [finanziaria per ferie annuali non
godute] per il saldo dei suoi diritti rimborsabili restante dopo sottrazione dei giorni
effettivamente utilizzati durante tale anno civile.
(...)».