Pagina 951 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Ai Lavoratori che usufruiscono del congedo straordinario spetta una indennità nella misura della retribuzione percepita
nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, escluse le voci di retribuzione variabili.
Il limite massimo di reddito, entro il quale viene corrisposta l’indennità, per l’anno 2015 è pari a Euro 47.445,82.
Il limite massimo di fruizione di due anni è calcolato complessivamente fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con
disabilità grave.
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti
previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo
globale spettante a ciascun Lavoratore (due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari). Pertanto,
non è possibile per lo stesso Lavoratore fruire di un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave.
Il beneficio
è frazionabile
anche a giorni interi.
Tra un periodo e l’altro di fruizione dei congedi è necessaria – perché non vengano
computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro. Tale requisito non
è rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il
lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo e nel caso della fruizione di ferie. Le giornate di ferie, la malattia, le
festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa dell’attività lavorativa non vanno computati nel periodo di
congedo straordinario. Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa
,
come ad esempio in
caso di part-time
verticale
per i periodi non retribuiti. Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo
massimo previsto per la concessione dei due anni di beneficio, l’anno viene considerato per la durata convenzionale di 365 giorni.
Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga,
nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur considerando che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso a cura
del Datore di lavoro.
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.