Pagina 942 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20545 -
Presidente/Relatore
Roselli
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5 dicembre 2014 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal
Tribunale, di rigetto della domanda proposta da F.I. contro la datrice di lavoro s.p.a. Telecom Italia
onde ottenere la dichiarazione d`illegittimità del licenziamento intimato il 25 giugno 2013.
La Corte notava che con lettere del 25 luglio e del 2 agosto 2012 la società aveva addebitato all'I. di
avere inserito nel sito internet della "I. banqueting and catering", quale recapito, l'utenza, cellulare",
ossia il numero del telefono portatile, nonché il numero di facs a lui assegnati dalla stessa Telecom
per ragioni di servizio. Gli stessi recapiti erano stati inseriti nel profilo Facebook. Ancora, nello
stesso sito internet era indicata, tra i clienti della società di ristorazione, la s.p.a. Telecom Italia.
Questa riconduceva tali comportamenti all'art.48, lett. B, del vigente c.c.n.l., che prevedeva il
licenziamento per fatti arrecanti "all'azienda grave nocumento morale o materiale".
I fatti risultavano, ad avviso della Corte, provati a sufficienza ed erano sussumibili nella previsione
dell'art.48, lett.B, cit. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'I. mentre la s.p.a. Telecom
resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Col secondo motivo, da esaminare con precedenza perché assorbente, il ricorrente lamenta la
violazione, oltreché degli artt. 7 1. 20 maggio 1970 n.300, 301.4 novembre 2010 n.183, 2119, 2106
cod. civ, degli artt.47 e 48 c.c.n.l. l' febbraio 2013 per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione, sostenendo che i comportamenti a lui addebitati non sono
riconducibili alla previsione dell'art.48, lett. B, cit., il quale commina il licenziamento senza
preavviso per il lavoratore che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale. Ad avviso
del ricorrente sarebbe stato applicabile, caso mai, l'art.47, comma 1, lett. F, dello stesso contratto
collettivo che prevede sanzioni conservative per chi "esegua all'interno dell'azienda attività di lieve
entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso dei
mezzi dell'azienda medesima,,,.
La doglianza non si muove per intero "lungo la linea del fatto", come sostiene la controricorrente,
ma denuncia tra l'altro la violazione di una norma di contratto collettivo ( art.360, primo comma,
n.3, cod. proc. civ ) ed è perciò ammissibile.
Essa è anche fondata. I comportamenti addebitati al lavoratore nelle lettere d'incolpazione furono,
come qui detto nella parte narrativa, l'inserimento nel sito internet, nonché nel profilo Facebook di
un'impresa di ristorazione, dei numeri di telefono mobile e di facs assegnati al lavoratore stesso
dalla datrice di lavoro attualmente controricorrente; ed inoltre l'avere indicato la detta datrice di
lavoro come cliente dell'impresa.
La prima questione che il ricorrente pone alla Corte è se questi comportamenti abbiano arrecato alla
società un "grave" nocumento morale o materiale.
Tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde
l'accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore,
prevista dall'art. 18 1. n.300 del 1970, modif. dall'art. 1, comma 42, i. 28 giugno 2012 n.92, quale
elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve infatti
considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia
reali77ata soltanto in parte. Nella sentenza qui impugnata manca l'accertamento dei fatti costituenti
un grave danno ad un'impresa indicata in un annuncio elettronico quale cliente di altra impresa,
operante ' carpo economico, e merceologico completamente diverso, oppureTun grave nocumento
morale o materiale derivato dall'indicazione del numero di apparecchi telefonici appartenenti
all’impresa forniti in dotazione al lavoro dipendente.