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dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., norme che,
nell'ambito del rapporto di lavoro, rendono necessario anche valutare il rispetto, da parte del
lavoratore, degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro, sotto la direzione di questi e
con la dovuta diligenza di cui agli artt. 2094 e 2014 cod. civ..
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto vertenti su questioni
connesse, sono infondati. Il Collegio intende ribadire il principio espresso da Cass. n.
16634/2005, secondo cui, atteso che la L. n. 260 del 1949, come modificata dalla L. n. 90 del
1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce
al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando
compiutamente la materia, non è consentita - ai sensi dell'art. 12 preleggi - l'applicazione
analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto
diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al
riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (nella
specie, questa Corte, cassando e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla
"Fondazione Teatro alla Scala di Milano" volta ad accertare l'obbligo dei tecnici di
palcoscenico a svolgere, anche nelle festività infrasettimanali, la prestazione lavorativa a
richiesta del datore di lavoro secondo i turni e l'organizzazione del lavoro e dei riposi normali).
Tale sentenza ha confermato la giurisprudenza secondo cui ai lavoratori viene riconosciuto il
"diritto soggettivo" di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali
celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n. 4435/2004, Cass. n. 9176/1997, Cass. n.
5712/1986). E' stato, tra l'altro, osservato che:
a) la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che
la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di
lavoro; la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa nè alla volontà
esclusiva del datore di lavoro, nè a quella del lavoratore, ma al loro accordo; b) la L. n. 260 del
1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il
conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e
non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid
comune per integrare una lacuna dell'ordinamento; in particolare, non occorre accertare se
sussista una identità di ratio tra "riposo settimanale" - o "riposo coincidente con la domenica" -
e "riposo infrasettimanale" al mero fine di sostenere che il "riposo per le festività" - così come
il "riposo domenicale" - non avrebbe funzione "di ristoro" bensì "di fruizione di tempo libero
qualificato", sì da tentare impropriamente di utilizzare in sede interpretativa il procedimento
analogico; c) la normativa sulle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o
religiose (L. n. 260 del 1949) è stata emanata successivamente alla normativa sul riposo
domenicale e settimanale (L. n. 370 del 1934) e in essa non solo non sono state estese alle
festività infrasettimanali le eccezioni all'inderogabilità previste ex lege esclusivamente per il
riposo domenicale, ma con successiva norma (L. n. 520 del 1952) è stato sancito che solo per
"il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e
private" sussiste l'obbligo (="il personale per ragioni inerenti all'esercizio deve prestare
servizio nelle suddette giornate") della prestazione lavorativa durante le festività ("nel caso che
l'esigenza del servizio non permetta tale riposo") su ordine datoriale in presenza, appunto
(anche in questa specifica ipotesi), di "esigenze di servizio"; d) di conseguenza appare
evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un obbligo "generale" a carico dei
lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di
ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che
prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui
è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un
contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo
lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non
trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit); e) il