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In via preliminare deve rilevarsi che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per cassazione sollevata dalla difesa della P. A. s.r.l. nella memoria ex art. 378 c.p.c., sul
presupposto che esso sarebbe stato notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. il 1 febbraio 2014
(espressamente definito dal notificante, quale “ultimo giorno”), e cioè il sessantunesimo
giorno dopo la data di comunicazione della sentenza della Corte aquilana, avvenuta a
mezzo PEC il 12 dicembre 2013. In realtà, come si evince dalla stampigliatura in calce al
ricorso, apposta dall’ufficiale giudiziario notificatore, l’atto è stato consegnato per la notifica
il 10 febbraio 2014, con la conseguenza che il ricorso è tempestivo e, dunque,
ammissibile.
1.
– Con il primo motivo il ricorrente lamenta “la violazione e falsa applicazione dell’art. 4
legge n. 300/1970, dell’art. 18, comma 4 °, legge n. 300/1970 e dell’art. 1175 c. c., in
relazione all’art. 360, comma I’, n. 3 c.p. c. per non essersi dichiarato inutilizzabile il
controllo a distanza operato sul lavoratore senza la preventiva e indispensabile
autorizzazione”. Assume che lo “stratagemma” (così definito dalla corte del merito)
adoperato dall’azienda per accertare le sue conversazioni telefoniche via internet durante
l’orario di lavoro costituisce una forma di controllo a distanza, vietato dall’art. 4 dello
statuto dei lavoratori, trattandosi peraltro di un comportamento di rilievo penale, oltre che
posto in violazione dei principi di correttezza e buona fede previsti dall’art. 1175 c.c.
1.2.
– Il motivo è infondato.
1.3.
– E’ rimasto accertato nella precedente fase di merito che, previa autorizzazione dei
vertici aziendali, il responsabile delle risorse umane della P. A. s.r.l. ha creato un falso
profilo di donna su face book con richiesta di “amicizia” al D.L., con il quale aveva poi
“chattato in più occasioni”, in orari che la stessa azienda aveva riscontrato concomitanti
con quelli di lavoro del dipendente, e da posizione, accertata sempre attraverso face-book,
coincidente con la zona industriale in cui ha sede lo stabilimento della società.
1.4.
– L’art. 4 dello statuto dei lavoratori vieta le apparecchiature di controllo a distanza e
subordina ad accordo con le r.s.a. o a specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro
l’installazione di quelle apparecchiature, rese necessarie da esigenze organizzative e
produttive, da cui può derivare la possibilità di controllo. E’ stato affermato da questa Corte
che l’art. 4 ‘:fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le
manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità
di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della
riservatezza del lavoratore” (Cass., 17 giugno 2000, n. 8250), sul presupposto –
“espressamente precisato nella Relazione ministeriale – che la vigilanza sul lavoro,
ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione
umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza
stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello
svolgimento del lavoro” (Cass., n. 8250/2000, cit., principi poi ribaditi da Cass., 17 luglio
2007, n. 15892, e da Cass., 23 febbraio 2012, n. 2722).
1.5.
– li potere di controllo dei datore di lavoro deve dunque trovare un contemperamento
nel diritto alla riservatezza del dipendente, ed anche l’esigenza, pur meritevole di tutela,
dei datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere
portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della
dignità e riservatezza del lavoratore.
1.6.
– Benché non siano mancati precedenti di segno contrario (Cass., 3 aprile 2002, n.
4746), tale esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore sussiste anche con
riferimento ai cosiddetti “controlli difensivi” ossia a quei controlli diretti ad accertare
comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni
estranei al rapporto stesso, ove la sorveglianza venga attuata mediante strumenti che
presentino quei requisiti strutturali e quelle potenzialità lesive, la cui utilizzazione è