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In attuazione della Legge Delega n. 183 del 10/12/2014, come noto lo scorso 7 marzo 2015 è entrato in vigore anche
il Decreto legislativo n. 23/2015 che detta le nuove norme in materia di tutela in caso di licenziamento illegittimo
operato dal Datore di Lavoro.
Ricordiamo che le nuove disposizioni di Legge prevedono, d’ora in poi, che il Giudice solo in caso di licenziamento ritenuto
discriminatorio a norma dell’art. 15 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni (o in caso di licenziamenti nulli, inefficaci
perché intimati in forma orale, disciplinari ingiustificati per disabilità fisica o psichica del Lavoratore, anche ai sensi della Legge
68/1999 o nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui si dimostri in giudizio l'insussistenza
del fatto materiale contestato al Lavoratore), può ordinare al Datore di Lavoro la reintegrazione del Lavoratore nel posto di lavoro.
È escluso, quindi il diritto al reintegro per tutte le altre fattispecie di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, oggettivo,
compreso quello deciso per motivi economici, o per giusta causa, ed è previsto solo un indennizzo crescente con l’anzianità lavorativa
(da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). La nuova disciplina si applica anche ai licenziamenti collettivi ex Legge 223/1991
nei casi di violazione della procedura o dei criteri d’individuazione del Personale oggetto di licenziamento.
Ma non tutti i Lavoratori saranno interessati dalle suddette nuove disposizioni di Legge. Infatti, il testo della norma di riferimento,
ovvero l’art. 1 del D.lgs. 23/2015, definisce l’ambito di applicazione delle nuove norme per come segue:
“Per i lavoratori che
rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri,
assunti
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a decorrere
dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle
disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione,
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.
300/1970, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato
dalle disposizioni del presente decreto”.
Per quanto sopra riportato, è chiaro che l’applicazione della nuova normativa è limitata ai soli neoassunti, con
esclusione cioè di chi, alla data del 7/3/2015, era già titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (attenzione: in caso di dimissioni volontarie e nuova assunzione, si configura la fattispecie di nuova
assunzione).
C’è poi da valutare l’impatto della nuova normativa su alcuni istituti giuridici come la cessione del contratto del rapporto di lavoro, la
cessione del ramo d’azienda e la mobilità infragruppo (attuata con cessione di contratto ex art. 1406 del Codice Civile). Con
riferimento alle tre suddette ipotesi, la nuova disciplina non è applicabile, trattandosi di prosecuzione del precedente rapporto di lavoro
e non di una nuova assunzione. Infatti, la legislazione che regola i casi di cui sopra, chiarisce pacificamente che i tre istituti giuridici
disciplinano le diverse modalità di cessione del contratto di lavoro a seguito delle quali le parti cedono l’intero rapporto di lavoro, con
tutta la sua storia ed ogni accessorio, senza soluzione di continuità rispetto al pregresso, rimanendo salvaguardati i diritti acquisiti,
l’anzianità, ed ogni aspetto connesso al tempo trascorso dall’originaria assunzione.
Quindi, in caso di cessione del contratto del rapporto di lavoro, di cessione del ramo d’azienda e di mobilità
infragruppo che avvenga con la cessione individuale di contratto (ex art. 1406 del Codice Civile), i Lavoratori
interessati, assunti antecedentemente al 7 marzo 2015, non possono essere considerati - ai fini della nuova
disciplina - neoassunti.