Pagina 835 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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L’indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei
casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella 5, pagina 136, del vigente CCNL.
L’indennità di rischio cessa col venir meno delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di
assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti
l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali
mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.
Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme
già determinate con accordi aziendali.
L’indennità spetta, in misura diversa per come indicato nella menzionata tabella 5, a:
a)
cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerenti alle operazioni svolte
direttamente allo sportello dei contanti;
b)
addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi di 3° e
4° livello retributivo);
c)
cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte
direttamente allo sportello non contante;
d)
cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello;
e)
addetti agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi
di 3° e 4° livello retributivo);
f)
addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (solo 2° Area Professionale, 3° livello retributivo);
g)
addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio contanti o valori non
esplicabile allo sportello (solo 2° Area Professionale, 3° livello retributivo);
h)
addetti che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello e appartenenti alla
2° Area Professionale, 1° e 2° livello retributivo, esclusi gli addetti a mansioni operaie.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata
superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere
proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore
alle 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.