Pagina 827 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Con questo numero del nostro notiziario forniamo ai Colleghi un piccolo
approfondimento sulla mensilità aggiuntiva denominata “tredicesima mensilità”.
In origine tale mensilità era denominata “gratifica di Natale” proprio perché inizialmente era una sorta di liberalità
concessa dai Datori di lavoro ai propri Dipendenti nel periodo natalizio. Con il passare degli anni, grazie alla
contrattazione collettiva e al mutato scenario normativo e legislativo, la tredicesima mensilità è divenuta compenso
obbligatorio e parte integrante della retribuzione e, quindi, voce utile a determinare l’ammontare dei contributi pensionistici
obbligatori, l’accantonamento al TFR e i versamenti al Fondo di Previdenza Complementare.
Le principali voci retributive che contribuiscono a determinare la tredicesima mensilità, in particolare nel nostro Settore,
sono:
stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni di anzianità di grado
.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la mensilità in questione, da corrispondere entro il
20 dicembre di ogni anno, spetta in proporzione ai mesi di servizio effettivamente svolti, considerando come mese intero
l’eventuale frazione di mese lavorata. Al Dipendente a cui, nel corso dell’anno, è stato riconosciuto l’avanzamento di
grado (o trattamento economico equipollente), la tredicesima dovrà essere liquidata per intero secondo le misure della
retribuzione spettante nel mese di dicembre.
Ai fini del riconoscimento della tredicesima mensilità, vi sono delle assenze dal servizio che non risultano utili. Vediamo,
di seguito, quali sono:
-
permessi non retribuiti;
-
aspettative non retribuite;
-
richiamo alle armi;
-
sciopero;
-
congedo per gravi motivi familiari;
-
periodo di congedo parentale o di assenza facoltativa successiva al puerperio o all’ingresso del bambino
nella famiglia adottiva o affidataria;
-
permessi per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni;
-
congedo per adozioni internazionali;
-
sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare;
-
assenze ingiustificate.
Inoltre, ricordiamo che la tredicesima mensilità per i Dipendenti part-time spetta in proporzione alle ore di lavoro
effettivamente svolte. In caso di trasformazione, durante l’anno, del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, o
viceversa, la tredicesima mensilità deve essere calcolata separando i periodi, considerando i ratei interi per i periodi di
lavoro svolto a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i periodi di lavoro part-time.
Infine, per i Lavoratori in periodo di prova tale periodo è utile ai fini del riconoscimento della tredicesima mensilità, anche
se non seguito dalla conferma in servizio.