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[doc. web n. 3192807]
Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni di cui al Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011 in materia di
circolazione delle informazioni bancarie - 22 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)
Registro dei provvedimenti
n. 257 del 22 maggio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");
VISTO il provvedimento n. 192 adottato dal Garante in data 12 maggio 2011, recante "Prescrizioni in materia di circolazione delle
informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011 e
sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n.
; di seguito, provvedimento n. 192/2011);
VISTO il provvedimento n. 357 adottato dal Garante in data 18 luglio 2013, recante "Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema
di circolazione delle informazioni riferite a clienti all'interno dei gruppi bancari e 'tracciabilità' delle operazioni bancarie; proroga del termine
per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2013, doc. web
n.
di seguito, provvedimento n. 357/2013);
VISTE le prescrizioni impartite con il provvedimento n. 192/2011 in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle
banche "al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dai personali ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) in ordine ai temi della «circolazione» delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e
della «tracciabilità» delle operazioni bancarie effettuate dai dipendenti di istituti di credito";
VISTA la proroga al 3 giugno 2014 del termine per adempiere alle prescrizioni impartite con il menzionato provvedimento n. 192/2011,
disposta con il provvedimento n. 357/2013;
VISTA la nota dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, ABI) del 28 aprile 2014 con la quale si chiede di prorogare "almeno al 30
settembre 2014" il termine sopra riportato per i motivi di seguito indicati:
a. "i sistemi informativi degli Associati sono già stati adeguati allo scopo di adempiere alle prescrizioni contenute nel Provvedimento
[n. 192/2011]";
b. tali sistemi "non potrebbero essere resi operativi senza il preventivo rispetto del[l'] art. 4 della l. n. 300 del 1970 che, come ben
noto, è norma penalmente sanzionata";
c. in data 15 aprile 2014 l'ABI e le rappresentanze dei dipendenti del settore del credito hanno sottoscritto un "Accordo quadro
nazionale sull'applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192",
contenente "regole comuni da applicare presso tutte le aziende del settore, considerata la necessaria uniformità e il carattere
eccezionale degli adempimenti connessi all'attuazione del Provvedimento in oggetto";
d. "sebbene l'ABI e i sindacati si siano impegnati a favorire l'attuazione del Provvedimento entro il 3 giugno 2014 […] si segnala che
la realizzazione di tale obiettivo presenta indubbie complessità, considerato che sono 317.000 i lavoratori bancari al 31 dicembre
2013 dipendenti da 440 Associati ad ABI conferenti mandato di rappresentanza sindacale";
e. "per l'ipotesi in cui gli accordi siano raggiunti a livello di Gruppo [si rappresenta che] i Gruppi bancari sono 59; per l'eventualità
invece che le intese vengano raggiunte aziendalmente con gli organi di coordinamento, è utile ricordare che il relativo numero è
stimabile in diverse centinaia";
f. "nella denegata ipotesi in cui non si dovessero raggiungere degli accordi, la legge prevede che le aziende richiedano la specifica
autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro";
g. la richiesta di proroga rivolta all'Autorità dipende, pertanto, dalla "molteplicità dei soggetti coinvolti nell'operazione ed il rilevante
numero di accordi che dovranno essere realizzati in un breve periodo";
CONSIDERATO che il differimento viene richiesto essenzialmente per il perfezionamento delle misure prescritte anche in relazione alla