Pagina 802 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
Anche quest'anno, l'agevolazione fiscale sui premi di produttività – come nel caso del Premio Aziendale – si applica
ai Lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non
superiore a 40.000 euro e su un importo massimo di "retribuzione di produttività" pari a 3.000 euro.
La Legge di Stabilità 2013 ha, difatti, confermato la “speciale agevolazione” (sancita appunto dall’art. 1, comma
481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) consistente nell’applicazione di un’aliquota del 10%, sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate a titolo di retribuzione legata ad
incrementi della produttività.
La detassazione è possibile solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti lo scorso anno dal D.P.C.M. del 22
gennaio 2013. In particolare, si dovrà fornire la “prova” che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di
produttività, competitività ed efficienza dell'impresa.
A tal fine, l'art. 2 del predetto D.P.C.M. ha fornito una doppia nozione di "retribuzione di produttività".
Contribuiscono,
infatti, a determinare la "retribuzione di produttività" le somme percepite, in esecuzione di contratti, con espresso
riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, che possono
essere, quindi, anche incerti in quanto variabili in funzione dell'andamento dell'impresa o, in alternativa le voci
retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti
quattro aree di intervento:
1)
modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di
variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
2)
programmazione aziendale più flessibile, mediante una pianificazione anche non continuativa, dei periodi
di ferie eccedenti le due settimane;
3)
introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei Lavoratori con l'utilizzo di
nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
4)
individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013, le due nozioni di "retribuzione di produttività" sopra
indicate possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo. E’ quindi possibile dare esecuzione ad entrambe
le fattispecie, pur sempre però nel rispetto del limite massimo di retribuzione agevolabile che, si ricorda, per il 2014 è pari
a € 3.000.
Si ribadisce, infine, che per poter fruire della detassazione della "retribuzione di produttività" è necessario che il
Lavoratore abbia conseguito nel 2013 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Tale importo
deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva del 10%.