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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE n. 42347 del 15/10/2013
Svolgimento del processo
In fatto
Il Tribunale di Como, con sentenza del 26.2.2013 ha condannato
X
ritenendolo responsabile, quale
amministratore di condominio
, di aver affidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni,
ubicata all'interno del giardino condominiale, senza verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta
appaltatrice e per non aver fornito ai soggetti incaricati dell'esecuzione dell'intervento dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinato gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
In diritto
Con un
primo motivo
di ricorrente deduce la violazione di legge, dichiara di
aver agito come mero
committente e di non aver mai preso parte all'esecuzione delle opere,
concedendo l'appalto, senza assumere
la posizione di «datore di lavoro» erroneamente attribuitagli in sentenza.
Aggiunge che il ruolo da lui svolto non coincide con la definizione di «datore di lavoro» di cui all'art. 2 del
d.lgs. 81\2008, tale definizione individua infatti il ruolo di datore di lavoro in capo al soggetto che di fatto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il ricorso è ritenuto fondato.
La Corte stabilisce che in forza dell'art. 26 d.lgs. 81\2008
, sono previsti specifici obblighi connessi ai
contratti di appalto
, quali l'obbligo di
verifica dell'idoneità tecnico professionale
dell'impresa appaltatrice in
relazione ai lavori da affidare, nonché quello di
fornire
agli incaricati dell'esecuzione dei lavori
le
informazioni sui rischi
esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure dei prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
Tali obblighi ricadono sui datori di lavoro che devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il ricorrente nega tuttavia di poter essere qualificato quale «datore di
lavoro» nel senso indicato dal d.lgs. 81\2008.
La responsabilità del committente e la qualifica di DdL ai sensi del 81/2008 Secondo consolidati orientamenti
della
corte il committente non è esonerato dell'osservare le norme di sicurezza
.
La responsabilità del committente
per l'inosservanza di tali obblighi di verifica, informazione cooperazione
tuttavia
non è di automatica applicazione, non essendo paragonabile a quella del DdL ma è da valutarsi
nel concreto
in base alla sua incidenza nel verificarsi dell’evento.
Per quanto riguarda la posizione di
datore di lavoro,
il Giudice ha ricordato che
“il concetto deve essere inteso
in senso ampio con riferimento alla posizione assunta in concreto”
.
In altre parole,
l'amministratore di un condominio
“assume la posizione di garanzia propria del datore di
lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse
del condominio
stesso
ma in caso di affidamento in appalto di dette opere
, egli può assumere, in determinate
circostanze,
la posizione di committente
ed essere tenuto quanto meno
all'osservanza di ciò che è stabilito
dall'art. 26 d.lgs. 81\2008”
.
Nel caso in esame tuttavia la Corte sottolinea come l’imputato abbia agito nella
“peculiare qualità di
amministratore di un condominio”.
Risulta infatti che l'appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato
mediante delibera dell'assemblea condominiale alla quale l'amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare
concreta attuazione, non esercitando quindi nel concreto “poteri decisionali e di spesa” richiesti dall’art. 2 lett.
b) d.lgs.81/2008.
Il provvedimento impugnato è annullato con rinvio per valutare se nel concreto sussistano in capo
all’amministratore gli obblighi del committente.