Pagina 782 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26143 del 21 novembre 2013 e
relativa al caso di un Dipendente di un’Azienda ospedaliera che, al fine di procurarsi prove atte a
dimostrare l’esistenza di un fenomeno di mobbing nei suoi confronti, aveva registrato brani di
conversazioni di numerosi suoi Colleghi, senza che questi ne fossero a conoscenza, in violazione del
principio di riservatezza.
La causa per mobbing era poi stata archiviata, ma il Dipendente era stato sottoposto a procedimento
disciplinare per le intercettazioni "rubate" dopo che i suoi Colleghi, venuti a conoscenza delle stesse,
avevano scritto alla Direzione Sanitaria chiedendo provvedimenti che garantissero
“la prosecuzione
da parte di ciascuno di loro di un sereno ed efficace rapporto lavorativo”
.
Tale procedimento disciplinare era quindi sfociato in un licenziamento per giusta causa. I Giudici di
primo grado avevano confermato il licenziamento ritenendo che la condotta tenuta dal Lavoratore
integrasse
“gli estremi della giusta causa di recesso in conseguenza della irrimediabile lesione
del vincolo fiduciario con la parte datoriale”
.
Della stessa opinione la Corte di Cassazione che ha confermato le motivazioni dei Giudici di
primo grado, ritenendo non invocabile il disposto di cui all’art. 24 lettera f) del D.lgs. 196/2003
(c.d. Codice della privacy) che esclude l’illegittimità del trattamento di dati personali senza il
consenso dell’interessato nel caso in cui questi siano utilizzati, senza essere diffusi, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Pertanto i Giudici della Suprema Corte hanno, in sostanza, ritenuto prevalente il diritto alla
riservatezza rispetto al diritto di difesa e di tutela giurisdizionale del Lavoratore.