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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 24 APRILE 2008,
N. 10706
Presidente Ciciretti - Relatore Ianniello - Pm Nardi - Ricorrente Draco Italiana Spa -
Controricorrente Castellani
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 22 dicembre 2004, la Corte d'appello di Milano, quale giudice del
lavoro, su appello di Fabio Castellani, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale
depositata il 3 giugno 2003, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato al
ricorrente dalla propria datrice di lavoro Draco Italiana s.p.a. con comunicazione scritta in
data 5 settembre 2000 - per avere svolto in un periodo di assenza dal lavoro per malattia,
attività lavorativa presso terzi -, con le conseguenze tutte di cui all'art. 18 della legge 20
maggio 1970 n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108.
La Corte territoriale ha invece confermato la decisione di primo grado di rigetto delle
domande di riconoscimento della categoria di quadro dall’1 marzo 1993, di pagamento di
alcuni premi aziendali asseritamene maturati nel corso del rapporto di lavoro, di
riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro, di rimborso delle spese fatte
nell'interesse della società, di accertamento della pretesa attribuzione di stok options nonché
di risarcimento di danni biologici, all'immagine e alla professionalità.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Draco Italiana s.p.a., sviluppando
due motivi di ricorso.
Resiste alle domande il Castellano con un proprio controricorso.
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 18 S.L., il vizio di
motivazione e l'omessa e/o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.
In proposito, la Corte d'appello di Milano aveva richiamato i principi più volte affermati da
questa Corte in materia, secondo i quali lo svolgimento da parte del dipendente di una
attività lavorativa in proprio o presso terzi durante il periodo di assenza dal lavoro per
malattia costituisce inadempimento contrattuale nei confronti del datore di lavoro solo
allorché tale attività riveli l'inesistenza della malattia stessa nonché quando essa possa
ritardare o pregiudicare la guarigione e quindi il rientro in servizio del lavoratore.
Nell' applicare tali principi al caso in esame, la Corte territoriale aveva peraltro valutato che
il comportamento del Castellano, di svolgimento di una attività lavorativa nel periodo di
assenza dal lavoro per malattia dal 30 giugno al 30 luglio 200, non realizzasse un grave
inadempimento agli obblighi contrattuali, in ragione del fatto che si era trattato di un
tirocinio presso una farmacia, iniziato già nel 1999, svolto prevalentemente nelle ore serali,
come tale non valutabile come pregiudizievole per la guarigione o incompatibile con la
malattia denunciata ("astenia psico-fisica" come certificato e confermato in giudizio dal suo
medico).
La società contesta tale valutazione, anche sotto il profilo del vizio di motivazione,
deducendo sostanzialmente che lo stato di prostrazione fisico e psichico, diagnosticato al
dipendente, così come era stato ritenuto dal medico incompatibile con l'impiego,
prevalentemente sedentario, presso la Draco, avrebbe dovuto logicamente essere valutato
incompatibile anche con l'attività di tirocinio presso una farmacia della periferia milanese, da
ritenere comunque stressante anche perché svolta prevalentemente nelle ore serali, quelle
in cui maggiore è il pericolo di rapine, la possibile affluenza di drogati, etc..
2 - Con un secondo gradato motivo, la società Draco deduce la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dall'art. 1 della
legge 11 maggio 1990 n. 108 e degli artt. 1223, 1227, 2727 e 2729, comma 2 cod. civ.
nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342, 414, 416, 163, 164, 167 e 359 c.p.c..
In proposito, la ricorrente sostiene che, anche ad ammettere la fondatezza della domanda di
impugnazione del licenziamento, il danno conseguentemente da risarcire ai sensi dell'art. 18
S.L. avrebbe dovuto essere accertato dai giudici in concreto, tenendo conto dell'aliunde
perceptum dal Castellani nel periodo successivo al licenziamento, come risultante e
comunque desumibile alla stregua degli elementi acquisiti in giudizio.