Pagina 767 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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ripresa dell'attivita©
lavorativa del lavoratore o della
lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'ar-
ticolo 2, comma 1, lettera
d),
deve essere presentata
contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che da©
titolo al permesso o al con-
gedo e©
il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono
tenuti a documentare detto evento con la relativa certi-
ficazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usu-
fruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di
cui al comma 1, lettere
b)
e
c),
sono tenuti a dichia-
rare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando e©
in corso l'espletamento dell'attivita©
lavo-
rativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di
lavoro puo©
richiedere periodicamente la verifica della
permanenza della grave infermita©
, mediante certifica-
zione di cui al comma 1 del presente articolo. La perio-
dicita©
della verifica e©
stabilita nell'accordo di cui al
medesimo articolo 1, comma 4. Quando e©
stato accer-
tato il venir meno della grave infermita©
, la lavoratrice
o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attivita©
lavora-
tiva secondo le modalita©
ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto puo©
essere utilizzato
per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso del-
l'anno alle condizioni previste dal presente regola-
mento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provin-
ciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro
cinque giorni dalla concessione del congedo di cui
all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti
che fruiscono di detto congedo.
Art. 4.
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste
dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regola-
mento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso
titolo dalla contrattazione collettiva vigente si appli-
cano le disposizioni della contrattazione medesima se
piu©
favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
saraÁ
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E
Á
fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro per la solidarieta©
sociale
Turco
Il Ministro della sanita©
Veronesi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro per le pari opportunita©
Bellillo
Visto,
il guardasigilli:
Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295
öööö
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e©
stato redatto ai sensi del-
l'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-
zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-
tare la lettura delle disposizioni alle quali e©
operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
ö La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita©
e della paternita©
, per il diritto alla cura e alla forma-
zione e per il coordinamento dei tempi delle citta©
), e©
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 13 marzo 2000, serie generale,
n. 60. Il testo dell'art. 4 e©
il seguente:
ûArt. 4
(Congedi per eventi e cause particolari).
ö 1. La lavora-
trice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermita©
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del con-
vivente, purche¨
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di docu-
mentata grave infermita©
, il lavoratore e la lavoratrice possono concor-
dare con il datore di lavoro diverse modalita©
di espletamento dell'atti-
vita©
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione e non puo©
svolgere alcun tipo di attivita©
lavorativa. Il
congedo non e©
computato nell'anzianita©
di servizio ne¨
ai fini previ-
denziali; il lavoratore puo©
procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
ö 12 ö
11-10-2000
G
AZZETTA
U
FFICIALE DELLA
R
EPUBBLICA
I
TALIANA
Serie generale
- n.
238