Pagina 74 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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In pratica, i dipendenti il cui contratto di lavoro viene ceduto ad altra Azienda acquisiscono i
trattamenti in essere presso l’Azienda cessionaria/acquirente con effetti positivi o negativi
sulla retribuzione annua lorda (RAL) (ad esempio ticket pasto, contributi al FIP, Premio
Aziendale, trattamenti per missioni, ecc.) mentre i trattamenti economici consolidati in busta
paga restano salvi. Le procedure sindacali obbligatorie, previste dal vigente CCNL (articoli
15, 18 e 19 in particolare), hanno - poi - lo scopo di ricercare ulteriori e migliori soluzioni
condivise finalizzate ad una più ampia tutela, normativa ed economica, delle Lavoratrici e dei
Lavoratori coinvolti.
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A
RT
. 2112
CODICE CIVILE
M
ANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI
L
AVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO D
’A
ZIENDA
Per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che
conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o
l’affitto di azienda.
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario
(acquirente, ndr) ed il Lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il Lavoratore
aveva al tempo del trasferimento.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento,
fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello
.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di
licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il
Lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni.
A
RT
. 2558
CODICE CIVILE
S
UCCESSIONE NEI CONTRATTI
Se non è pattuito diversamente, l’acquirente
dell’azienda subentra nei contratti stipulati per
l’esercizio dell’azienda stessa che non
abbiano carattere personale.