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E’ GIUSTIFICATA L’ASSENZA DAL DOMICILIO
SE IL LAVORATORE SI ALLONTANA DA CASA PER RECARSI DAL PROPRIO MEDICO CURANTE
Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza n. 15723 del 21 giugno 2013
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l’Ordinanza n. 15723 del 21 giugno 2013, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese
di tutti e tre i gradi di giudizio riguardanti il ricorso presentato da un Lavoratore cui era stato negato il trattamento di malattia sul
presupposto dell’ingiustificatezza dell’assenza dal domicilio in occasione della visita fiscale.
La suddetta Ordinanza assume un significato importante in quanto fornisce alcuni chiarimenti in materia di giustificazione, da parte del
Lavoratore, in caso di assenza alla visita fiscale domiciliare.
Ripercorriamo, sinteticamente, il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione
Il Lavoratore, a giustificazione dell’assenza dal domicilio in occasione della visita fiscale, aveva presentato un certificato medico che,
seppur generico, attestava la sua presenza presso il medico curante.
L’INPS, ritenendo il certificato medico inidoneo a giustificare l’assenza alla visita fiscale domiciliare, non aveva riconosciuto al
Lavoratore il trattamento di malattia.
Il Lavoratore si rivolgeva, quindi, al Giudice del Lavoro chiedendo la condanna dell’INPS al riconoscimento del trattamento di
malattia. Il Tribunale accoglieva l’istanza del Lavoratore e compensava le spese di giudizio.
La decisione del Tribunale di compensare le spese di giudizio veniva impugnata dallo stesso Lavoratore presso la Corte d’Appello.
Quest’ultima respingeva il ricorso sostenendo che la compensazione delle spese di giudizio era stata giustificata dal fatto che la
decisione di primo grado era fondata “… su circostanze di fatto suscettibili di diverse e opposte valutazioni …” e che tale assunto
trovava riscontro nel contenuto generico del certificato medico presentato dal Lavoratore per giustificare l’assenza dal domicilio in
occasione della visita fiscale.
Il Lavoratore ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione al giudizio della Corte d’Appello, contestando la valutazione di
genericità del certificato medico operata dai giudici di secondo grado. A sostegno della suddetta contestazione, il Lavoratore
evidenziava il fatto che sulla scorta del medesimo certificato era stata riconosciuta, da parte del Giudice di primo grado, la fondatezza
del diritto al trattamento di malattia in suo favore. In base a tali motivazioni lamentava, quindi, l’omessa valutazione della totale
soccombenza dell’INPS in primo grado.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Lavoratore reputando che la motivazione posta alla base della decisione di
compensare, tra le parti, le spese di giudizio di primo grado si presentava intrinsecamente contraddittoria laddove,
nell’esplicitare le ragioni della predetta compensazione, aveva fatto riferimento al certificato medico che, nell’ambito della
medesima decisione di primo grado, era stato invece ritenuto idoneo a giustificare l’assenza del Lavoratore dal domicilio in
occasione della visita fiscale.
La Corte di Cassazione
, pertanto, condannando l’INPS al pagamento delle spese relative all’intero iter giudiziale,
da una parte ha
ritenuto di pronunciarsi per la totale soccombenza dello stesso Istituto previdenziale e dall’altra ha affermato la piena validità,
ai fini giustificativi dell’assenza alla visita fiscale domiciliare, del certificato, seppur dal contenuto generico, rilasciato al
Lavoratore dal proprio medico curante.