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1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1
della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei
trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi,
relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva
dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del
massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante
dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.
2. Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio
1994, n. 451 e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art.
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro)
Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a
2.075,21
Basso
959,22
903,20
Superiore a
2.075,21
Alto
1.152,90
1.085,57
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2,
comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo
per intemperie stagionali
.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali
)
Retribuzione (euro)
Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a
2.075,21
Basso
1.151,06
1.083,84
Superiore a
2075,21
Alto
1.383,48
1.302,68
3. Indennità di mobilità
Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di
mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al
31 dicembre 2012, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile
attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista
dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a
2.075,21
Basso
959,22
903,20
Superiore
a 2.075,21
Alto
1.152,90
1.085,57
4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia