Pagina 711 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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I
N QUESTO NUMERO DE
IL PUNTO SU…
VENGONO FORNITE ALCUNE UTILI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
NUOVA
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
.
Con la prossima uscita verrà, invece, affrontato dettagliatamente il capitolo dell’indennità con requisiti ridotti.
Con l’entrata in vigore delle Leggi n. 92/2012 (“Riforma del mercato del lavoro”), n. 134/2012 (“Misure urgenti per la
crescita del paese”) e n. 228/2012 (“Legge di stabilità”),
sono state introdotte delle novità anche in materia di
strumenti a sostegno del reddito
. La suddetta legislazione, tra l’altro, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2013, delle
nuove regole riguardanti l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e l’indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti che saranno erogate dalla nuova “Assicurazione Sociale per l’Impiego” (ASpI).
A CHI SPETTA
-
L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola è una prestazione in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato
(compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa)
, anche a tempo determinato, in stato di disoccupazione involontaria
(non spetta, quindi, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale).
In caso di dimissioni intervenute durante il periodo di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa è possibile usufruire dell’indennità.
Nell’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’indennità spetta qualora la predetta risoluzione sia intervenuta: a) per trasferimento
del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e raggiungibile in non meno di 80 minuti con mezzi
pubblici; b) a seguito di procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
L’interessato, quindi, deve rendere, presso il Centro per
l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e
l’immediata disponibilità allo svolgimento di nuova attività lavorativa.
I REQUISITI
-
I requisiti richiesti sono:
essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione
(il
biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e
possedere almeno un
anno di contribuzione (52 settimane) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione
. Per contribuzione utile si intende anche
quella dovuta ma non versata.
LA DOMANDA
- La domanda per il riconoscimento dell’indennità deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica e a
pena di decadenza, entro il termine di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine sale a 2 mesi e 38 giorni, sempre
dalla cessazione dal rapporto di lavoro, in caso di licenziamento per giusta causa.
DURATA, DECORRENZA E MISURA DELL’INDENNITA’
-
Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno 2013,
l’indennità
spetta per 8 mesi per i disoccupati con età anagrafica inferiore a 50 anni e per 12 mesi in caso di età pari o superiore a 50 anni. L’indennità
decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno
dalla stessa cessazione, oppure dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata
successivamente all’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione
media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni fino al limite retributivo di Euro 1.180,00 a cui andrà sommato,
eventualmente, il 25% della differenza eccedente il predetto limite.
In ogni caso, per legge la misura della prestazione non potrà superare
l’importo massimo della indennità relativa alla cassa integrazione (per l’anno 2013 tale limite è pari a Euro 1.152,90).
DISOCCUPATO
DECADENZA DAL BENEFICIO
-
Il diritto a percepire l’indennità cessa in caso di perdita dello stato di disoccupazione; rioccupazione con
contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi; inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS; pensionamento di vecchiaia o
anticipato; assegno ordinario di invalidità; rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(ad esempio,
attività di formazione)
; mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo
dell’indennità.