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aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre
al congedo obbligatorio.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di
paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2.2 Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del
secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni
del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre.
Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un
diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata
che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della
madre.
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto
mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di
astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di
un equivalente periodo (uno o due giorni).
Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si
avvale del congedo di maternità.
2.3 Padre adottivo o affidatario
Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario
e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di
adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
3 - Trattamento economico, normativo.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad
un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di
congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con
modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il
pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale
(msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
4. Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni