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dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50%. L'appello dell'Ufficio era rigettato, con la sentenza in
epigrafe, la quale riteneva che le somme versate dai fondi complementari, cui il dipendente si era iscritto
prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, andavano tassate ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR) con la ritenuta d'acconto del 12,50% sulla differenza fra il
capitale corrisposto ed i premi riscossi.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il
contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.
La causa è stata chiamata innanzi alla Sezione Tributaria della Corte all'udienza del 12 luglio 2010 ed il
collegio, lette anche le memorie delle parti, con ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010, ha
ritenuto di rimettere la causa stessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in
considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata
possibilità della formazione di un contrasto all'interno della sezione.
Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata
memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi
dell'art. 335 c.p.c..
2. Con
il primo motivo di ricorso principale
- che risulta ammissibile non trattandosi di questioni nuove, ma
di argomentazioni giuridiche a sostegno della stessa ipotesi (inapplicabilità nella specie della tassazione per i
redditi da capitale), e non essendo applicabile nella specie l'art. 366-bis c.p.c., poichè la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 12 dicembre 2005 -, l'amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), e art. 42, comma 4, (nel testo vigente ratione temporis), L. 26
settembre 1985, n. 482, art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, (convertito con L. 28 febbraio
1997, n. 30), contestando la aderenza alla realtà normativa della tesi adottata nella sentenza impugnata.
2.1. Ad avviso dell'amministrazione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. 124 del 1993, la ritenuta
d'imposta del 12,50% andava applicata "alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di
contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi";
non certo alle prestazioni relative ad un trattamento pensionistico integrativo, che devono intendersi soggette
a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (TUIR).
3. Si tratta della questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l'importanza
che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di
posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte.
4. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa la interpretazione della normativa
applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di
tassazione; una seconda, che individua un unico criterio di tassazione.
4.1. Nel
primo filone
si colloca la sentenza 30 dicembre 2009, n. 27928, che ha affermato il seguente
principio:
"In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del
1993, art. 13, comma 9, - che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17
del (T.U.I.R.), ed al relativo regime di tassazione separata - si riferisce, secondo l'interpretazione fornita dal
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori
iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e
non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali
lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte
da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la
gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione
patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i
redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.
rendimento - costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro - si applica la ritenuta del
12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6".
4.2. La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente
ENEL (come nel caso in esame), risulta seguita in termini dalla successiva sentenza 12 novembre 2010, n.