Pagina 683 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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al montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006, si
applicano le disposizioni del d.l. n. 47 del 2000, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 29/E del
2001 e n. 78/E del 2001;
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al montante maturato dal 1° gennaio 2007, si applicano le disposizioni del
d.lgs. n. 252 del 2005, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia
delle entrate con la circolare n. 70/E del 2007.
Con particolare riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre
2000, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, il regime di
tassazione delle prestazioni erogate in favore dei “vecchi iscritti” era
differenziato in base al modello di gestione degli investimenti adottato dai fondi.
Le erogazioni dei fondi di tipo finanziario erano soggette per intero a tassazione
separata con l’aliquota del TFR, mentre le erogazioni dei fondi di tipo
assicurativo erano soggette alla predetta aliquota solo per la parte corrispondente
ai contributi (premi), mentre per la quota di rendimento (calcolato come
differenza tra “l’ammontare del capitale corrisposto all’assicurato e l’ammontare
dei premi pagati”) erano soggette alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per
cento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, in quanto ritenute
produttive di reddito di capitale (
cfr.
circolare del Ministero delle Finanze n. 14
del 1987, c.d. circolare “Guarino”).
Con l’art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, introdotto dall’art. 11,
comma 1, della legge n. 335 del 1995, la disciplina delle gestioni assicurative è
stata allineata a quella delle gestioni finanziarie, generalizzando l’integrale
tassazione separata delle prestazioni con l’aliquota del TFR.
Inoltre, l’art. 11, comma 3, della citata legge n. 335 del 1995, ha stabilito
che la disposizione prevista dal comma 4 dell’art. 42 del TUIR – che
determinava i redditi di capitale da contratti assicurativi come differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi, analogamente a quanto
previsto dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 – non si applicava
"in ogni caso"