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RISOLUZIONE N
. 102/E
Roma, 26 novembre 2012
OGGETTO: Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 – FONDO DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE
DELLA BANCA … – Regime fiscale applicabile ai rendimenti
maturati fino al 31 dicembre 2000
QUESITO
Il Fondo istante chiede di conoscere il regime fiscale applicabile alle
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale ai
soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del
28 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti”), con particolare riferimento ai rendimenti
finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.
Il quesito origina da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite – sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011 – nel quale è stato
precisato che le prestazioni di previdenza complementare a capitalizzazione
individuale erogate in forma di capitale in favore dei “vecchi iscritti”, per la
parte riferibile ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sono tassate con
l’aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto (TFR), limitatamente alla
sorte capitale, e con la ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento, per quanto
concerne i rendimenti finanziari.
Tale orientamento si pone in contrasto con quanto affermato dall’Agenzia
delle entrate in svariati documenti di prassi (
cfr.
, per tutti, circ. n. 70 del 2007),
in base ai quali per i “vecchi iscritti” la prestazione di previdenza integrativa
relativa al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, ove non corrisposta in
Direzione Centrale Normativa