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PREMESSA
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni operative, che integrano e parzialmente
modificano quelle introdotte con la circolare n. 45 del 1° marzo 2011, alla luce delle novità
introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11 agosto 2011,
che ha rivisto l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti
disabili con connotazione di gravità.
1. CUMULO DEI PERMESSI
Presupposti per poter fruire dei benefici per assistere più soggetti disabili.
L’art. 6 del predetto decreto legislativo restringe la possibilità per il lavoratore di cumulare i
permessi per assistere più familiari affetti da disabilità grave, richiedendo che, in tali casi,
l’assistenza sia prestata nei confronti del coniuge e di un parente o affine entro il primo grado.
La possibilità per il dipendente che assiste il coniuge ovvero un parente o affine di primo grado
di cumulare i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 per prestare assistenza anche nei
confronti di un parente o affine entro il secondo grado, è riconosciuta esclusivamente qualora i
genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o
mancanti
Alle predette condizioni è possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di
secondo grado.
Si precisa che il dipendente che fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di
terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare
n. 45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia
all’utilizzo dei benefici già concessi.
2. ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE RESIDENTE IN ALTRA LOCALITÀ
Documentazione giustificativa.
Il comma 3 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n.
119/2011, prevede che “
il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere
un familiare in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale
superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba attestare con un titolo
di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito”
.
Pertanto, nel rispetto delle nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella
situazione descritta dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante
l’effettuazione del viaggio.
Tale documentazione potrà consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo
pubblico di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio
autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo
Telepass,
se si utilizza il mezzo
privato.
Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere
effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del