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riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104
, in quanto trattasi comunque di assenze
“giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla
persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la
fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33, della L. n.
104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi
funzione, natura e caratteri diversi.
Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma nella risposta ad interpello n.
21/2011 – riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati in oggetto
in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese – proprio in virtù della diversa
ratio
sottesa
agli istituti delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33.
Ne consegue che il principio espresso dall’INPS con circ. 128/2003 – richiamata dall’istante –
secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per
periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione
nell’ipotesi prospettata.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la
prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare
un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati
dall’Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
MT