Pagina 647 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità.
Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”. Per accedere alla
bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla
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“Bacheca Sindacale”.
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei Lavoratori dipendenti (prevista anche
per i titolari di prestazione previdenziale a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) che abbiano un reddito
complessivo al di sotto delle fasce reddituali stabilite ogni anno per legge.
La sussistenza del diritto alla prestazione e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del
nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei
componenti il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Le tabelle per la determinazione dell’assegno spettante vengono elaborate e comunicate dall’INPS ogni anno con validità dal 1° luglio al 30
giugno dell’anno successivo.
Si ricorda che il nucleo familiare è composto da:
il richiedente Lavoratore; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o
legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge,
affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati; i figli ed
equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè
nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico
dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla
pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Inoltre, occorre rimarcare che sono, per Legge, equiparati ai figli: i
figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge; minori regolarmente affidati dai competenti organi; i nipoti minori viventi a carico
dell'ascendente (i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente nonno/bisnonno ed i requisiti sono soddisfatti
quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non
convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
La corresponsione dell’assegno spetta con riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio
dell’anno per il quale viene richiesto l’assegno ed ha valenza fino al 30 giugno dell’anno seguente (ad esempio, per il periodo 1/7/2012 - 30/6/2013 si
devono dichiarare i redditi del 2011).
I Colleghi possono verificare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2012 ed il 30 giugno 2013,
attraverso la consultazione delle succitate tabelle INPS allegate alla circolare n. 391 emanata da UBI il 25 giugno u.s., già reperibili anche sui
siti internet
www.falcriubi.it
e
www.inps.it
.
Nel dettaglio,
i Lavoratori del Gruppo UBI, cui spetta la corresponsione dell’assegno di cui trattasi, devono presentare richiesta utilizzando il
modulo INPS ANF/DIP – COD. SR16
(compilabile anche on-line sul portale aziendale).
Il predetto modulo deve essere inviato in forma cartacea
a UBIS – Gestione Amministrativa del Personale – Ufficio Gestione Adempimenti Amministrativi – Bergamo. Nel caso fossero presenti una o
più delle “particolari situazioni” indicate nell’ultima pagina del suddetto modulo di richiesta dell’assegno (ad esempio, nel caso in cui
debbano essere inclusi nel nucleo familiare figli di coniugi legalmente separati o divorziati, figli naturali propri o del coniuge, fratelli, sorelle e
nipoti, ecc.), la domanda dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell’INPS.
E’ utile – inoltre - evidenziare l’opportunità di
procedere alla richiesta dell’assegno nei primi giorni del mese di luglio di ogni anno, fermo restando che le richieste inoltrate successivamente a tale
periodo verranno liquidate con il riconoscimento dei relativi arretrati.
I Colleghi che richiedono per la prima volta l’assegno devono allegare alla relativa domanda il certificato di stato di famiglia in carta libera ad uso
assegni familiari o apposita autocertificazione. Inoltre, in caso di variazione del nucleo familiare è necessario comunicare tempestivamente, sempre
con le modalità sopra riportate, al Datore di Lavoro la nuova composizione dello stesso nucleo familiare.
Infine, evidenziamo che è possibile produrre domanda per il riconoscimento dell’assegno per periodi pregressi nel limite massimo di cinque anni,
trascorsi i quali il diritto a percepire l’assegno si prescrive.