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caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in
cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno»
e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha
l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che
il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di
un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi
del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le
specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente,
operano le riduzioni ivi previste»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i
medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del
presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto