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Da: Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N. 11/1/2012
Nucleo operativo speciale privacy
VIDEOSORVEGLIANZA E STATUTO DEI LAVORATORI: IL GARANTE PRIVACY TRASMETTE GLI ATTI
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Eulalia Olimpia Policella, avvocato in Roma
Nella Newsletter del 23 dicembre 2011 il Garante privacy ha dato notizia di ben quattro provvedimenti emessi
in materia di videosorveglianza a seguito di segnalazioni da parte di singoli soggetti interessati cui ha fatto
seguito l'attività di accertamento e di ispezioni eseguita d'ufficio da parte del Nucleo operativo speciale privacy
della Guardia di Finanza.
Si ricorda che questa attività può essere svolta anche d'ufficio e che la medesima, a seguito dell'entrata in
vigore del provvedimento generale della videosorveglianza dell'aprile 2010, era stata preannunziata nel piano di
ispezioni che annualmente l'Authority privacy predispone.
La violazione dello Statuto dei lavoratori
In tutti i provvedimenti il Garante ha riscontrato una violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori poichè gli
impianti sono stati installati senza rispettare la procedura di cui all'art. 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970) che prevede l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente (vale a dire quella del luogo in cui si trova lo stabilimento o gli uffici in cui si intende procedere
all'installazione) o, laddove presenti, l'autorizzazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
I provvedimenti del Garante si inseriscono in un quadro logico giuridico già ampiamente seguito dalla medesima
Authority privacy ma che, tuttavia, non sembra ormai trovare avallo dalla Corte di Cassazione laddove la
tematica sia quella più specifica dell'utilizzabilità delle immagini come prove nell'ambito di procedimenti penali
posto che - come si vedrà a breve - i supremi giudici hanno, negli ultimi tempi ed invertendo il precedente
orientamento, considerato ammissibili le immagini come prove anche nel caso in cui gli impianti siano stati
installati in violazione dello Statuto dei lavoratori.
Eccessiva conservazione dei dati
Con il provvedimento emesso nei confronti di una società di ICT che aveva provveduto ad installare delle
telecamere sia sugli accessi esterni alla sede di lavoro che sui corridoi che davano l'accesso su alcuni uffici in cui
potevano essere conservate informazioni aziendali riservate, per le finalità di sicurezza del patrimonio
aziendale, la Guardia di finanza in sede di accertamento ha comminato la sanzione di cui all'art. 162, comma 2
ter, poiché le immagini erano state conservate per il periodo di 18 giorni. A tal proposito si ricorda che il
periodo di conservazione massimo è di sette giorni in virtù di quanto previsto dal provvedimento sulla
videosorveglianza del 2010, salvo che il Titolare ritenga che sussistano argomentazioni adeguate per procedere
alla conservazione delle immagini per un periodo superiore che, tuttavia, dovrà essere preventivamente
autorizzata dal Garante osservando la procedura di verifica preliminare di cui all'art. 17 del Codice privacy. Si
tratta, per quanto è dato sapere, di una delle prime sanzioni applicate dal Garante per eccessiva conservazione
delle immagini, si ricorda che la sanzione applicabile va da euro 30.000 ad euro 180.000 posto che vi è stata la
violazione di un provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 154 comma 1, lett. c e d.
Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
Un altro profilo certamente essenziale del provvedimento del 17 novembre emesso nei confronti della società di
ICT di cui sopra nonché di quello di pari data emesso nei confronti del centro di abilitazione e del
provvedimento di cui è stata destinataria l'Agenzia delle entrate ligure è costituito dalla circostanza che il
Garante ritenendo intervenuta la violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori posto che l'art. 4, comma 2,
ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica. La violazione dell'art. 4 dello Statuto dei
lavoratori, infatti, importa la comminatoria della sanzione di cui all'art. 38 dello Statuto che prevede l'ammenda
sino a tre milioni di lire e l'arresto fino ad un anno. La sanzione penale ritrova attualmente il proprio