Pagina 48 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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In risposta alle molte richieste di chiarimento sull’argomento pervenuteci dai colleghi, ritorniamo sul tema
del rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle proprie mansioni
lavorative.
La Legge n. 190 del 13 maggio 1985 all’art. 5
recita testualmente
“Il Datore di lavoro è
tenuto ad assicurare il Quadro intermedio
contro il rischio di responsabilità civile verso
terzi conseguente a colpa nello svolgimento
delle proprie mansioni contrattuali. La stessa
assicurazione deve essere stipulata dal datore
di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti
che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono
particolarmente esposti
al rischio di
responsabilità civile verso terzi”.
La suddetta previsione di Legge è
recepita dal nostro CCNL all’art. 39 -
già commentato nel numero 2 del 26
gennaio scorso de
IL PUNTO SU…
-
che prevede anche la copertura, con
costo a carico della Banca, delle spese
relative all’assistenza legale.
In sostanza, la stipula di una polizza
assicurativa obbligatoria da parte della
Banca
garantisce
i
dipendenti,
potenzialmente esposti al rischio di
responsabilità
civile,
chiamati
a
riconoscere eventuali danni patrimoniali
cagionati
a terzi
(clienti della Banca) a
seguito di colpa nell’espletamento delle
mansioni contrattuali.
Conseguentemente, tutti i colleghi che per
tipologia di mansioni svolte sono esposti al
rischio di responsabilità civile verso terzi e nei
casi previsti dalla succitata Legge sono
contrattualmente coperti dalla polizza, il cui
onere è a totale carico del datore di lavoro.
Eventuali polizze “aggiuntive” (es.
Responsabilità Civile Patrimoniale) sono
quindi utili nel caso in cui si desideri
ottenere altre o maggiori tutele
assicurative quali, per esempio, la
copertura delle perdite patrimoniali
cagionate involontariamente alla Banca a
seguito
di
errori
commessi
nell’esecuzione di alcune operazioni
relative alla corrente operatività
.
In conclusione, raccomandiamo innanzitutto
a tutti i colleghi di operare sempre nello
scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni di Legge e dalla normativa
aziendale, senza avventurarsi - magari
dietro indebite pressioni alla vendita -
nell’esecuzione di operazioni “anomale”,
pensando di essere sempre e comunque
garantiti dalla sottoscrizione di una polizza
R. C. patrimoniale.